L’Associazione Italiana Celiachia è una rete di Associazioni di pazienti, familiari, volontari e professionisti che dal 1979 opera attivamente nell’interesse di chi vive la celiachia con l’obiettivo di offrire guida, sostegno, servizi e rappresentanza a tutela dei diritti.
Con una piccola donazione puoi dare un grande sostegno al lavoro di AIC e contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone con celiachia, creando un futuro migliore per tutti.
Lascito testamentario
Il lascito testamentario è una donazione scritta nel testamento, un gesto di grande solidarietà che rappresenta una fonte di sostegno prezioso per le organizzazioni no profit beneficiarie. La legge prevede che ciascuno possa destinare una parte del proprio patrimonio ereditario, la cosiddetta quota disponibile, a favore di organizzazioni no profit, al fine di sostenere attività a scopo benefico e solidale.
Con un lascito testamentario a favore di AIC Piemonte ci aiuterai a sostenere le attività e i progetti che quotidianamente portiamo avanti per migliorare la qualità di vita delle persone con celiachia.
Il testamento è un atto con il quale si dispone del proprio patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo in cui si sarà cessato di vivere.
Il testamento può essere pubblico, essere cioè redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (né parenti, né beneficiari del testamento), oppure olografo, essere cioè redatto, datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di proprio pugno su un semplice foglio di carta (occorre in tal caso prestare attenzione al rispetto della forma, perché in assenza di uno di questi requisiti il testamento è nullo).
Mentre nel caso di testamento per atto dal notaio vi è una maggiore certezza del rispetto delle volontà del disponente, nel caso del testamento olografo bisogna considerare il rischio che lo stesso vada, anche solo accidentalmente, perduto o venga distrutto o sottratto. Per evitare che questo accada, è possibile depositare l’originale del testamento presso un notaio, conservandone una copia.
Può essere opportuno avvertire una persona di fiducia dell’avvenuta redazione del testamento e del suo avvenuto deposito, ed eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo originale del documento.
La forma più semplice è il testamento olografo, chiamato così proprio perché scritto di pugno dal testore, datato e firmato dallo stesso. All’interno deve essere indicata chiaramente la volontà di “dare” ad un ente benefico, che dovrà essere nominato nel modo più preciso possibile, parte dei propri beni e l’indicazione, altrettanto precisa, di quali beni vengono lasciati all’ente.
Il consiglio è quello di rivolgersi comunque a un notaio o a un legale perché, come anticipato, potrebbero intervenire alcune problematiche in sede di successione.
La presenza, anche solo a livello di consulenza, di un professionista del settore è ampiamente consigliata (si pensi ad esempio al caso della verifica delle quote degli eredi legittimi).
È doveroso precisare che il notaio interviene sempre al momento della pubblicazione del testamento, ma ciò è insito in tutte le procedure successorie testamentarie, anche in quelle prive di un lascito solidale.
È possibile lasciare beni di qualsiasi natura, immobili (case, terreni e porzioni delle stesse) o mobili (oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti), identificandoli con precisione nel testamento.
In caso di beni diversi dal denaro attribuiti per testamento, AIC PIEMONTE potrebbe provvedere a disporne la vendita per destinare il ricavato a sostegno della propria attività associativa. Una disposizione testamentaria che vincolasse a priori un bene a un utilizzo specifico rischierebbe di impedire la destinazione da parte dell’associazione alle attività associative.
AIC PIEMONTE può essere designata:
- “erede “, se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei beni posseduti [o di una quota degli stessi] – Es. “nomino AIC PIEMONTE (c.f. 975819300019) erede di tutti [o la metà, un quarto etc.] dei miei beni etc.;
- “legataria” (soggetto a favore del quale è fatta una disposizione testamentaria a titolo particolare) se la disposizione riguarda uno o più beni specifici e identificati in modo preciso – Es. “lego ad AIC PIEMONTE (c.f. 975819300019) il mio appartamento in via…” o “il saldo del mio conto corrente nr…” ecc..
Nel caso di designazione di AIC PIEMONTE come erede, l’accettazione dell’eredità dovrà necessariamente avvenire con beneficio d’inventario: questo significa che, con l’apertura della successione, dovrà procedersi alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio dell’associazione dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività.
È sufficiente indicare la sola denominazione dell’associazione, anche in forma sintetica: AIC PIEMONTE, con il numero di codice fiscale 975819300019. Non è invece necessario indicare anche l’attuale indirizzo della sede legale.
Se in generale vi è libertà di decidere a chi e che cosa lasciare per testamento, alcune norme – Artt. 536 e seguenti del Codice Civile – riservano obbligatoriamente una quota dell’eredità o degli altri diritti di successione ad alcuni soggetti. Sono i cosiddetti legittimari, che includono non solo l’eventuale coniuge o soggetto unito civilmente e figli, ma anche i genitori se in vita, qualora non ci siano figli. In questi casi, e solo in questi e non anche per altri gradi di parentela, le disposizioni a favore di AIC PIEMONTE dovranno tenere conto della quota loro riservata per legge.
Se il testamento non dovesse invece prevedere alcunché a riguardo o contenesse disposizioni in pregiudizio delle quote riservate per legge a tali soggetti, la Legge si applicherebbe comunque e solo la parte residua dei beni verrebbe assegnata secondo la volontà manifestata nel testamento. Poiché la determinazione delle quote spettanti ai diversi legittimari, da soli e in concorso tra di loro, è piuttosto complicata e presenta numerose combinazioni possibili, è consigliabile rivolgersi a un notaio o a un legale di propria fiducia, per avere maggiori informazioni sulla situazione specifica del testatore.
Un testamento che determinasse la lesione dei diritti riservati ai legittimari sarebbe valido, ma potrebbe essere impugnato e reso parzialmente inefficace: è opportuno quindi evitare che ciò avvenga.
In alternativa (o in aggiunta) al testamento è possibile nominare AIC PIEMONTE come beneficiaria di una assicurazione sulla vita. L’importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non farà parte del patrimonio ereditario e non verrà calcolato né per determinare l’eventuale lesione alla quota di legittima né per determinare la quota spettante agli eredi.
L’indicazione di AIC PIEMONTE come beneficiaria della assicurazione sulla vita può essere effettuata all’atto della stipula della polizza, oppure con una successiva annotazione sulla polizza o una indicazione nel testamento. Analogamente alla disposizione testamentaria, è possibile in ogni momento modificare la designazione di AIC PIEMONTE come beneficiaria con una successiva annotazione sulla polizza o nel testamento.
Per informazioni: segreteria@aicpiemonte.it